Sovraindebitamento

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Cos'è la Procedura di Sovraindebitamento? Chi fa il Piano del consumatore? Cosa deve fare un OCC? Vediamo nel dettaglio di dare risposta a queste domande.

L'istituto del Sovraindebitamento, ad oggi disciplinato dalla Legge 3/2012, è stato inserito nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCI - (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6. Il nuovo Codice diverrà operativo ad Agosto 2020 (diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta). Le novità introdotte dal nuovo decreto sono davvero molte. Analizziamo nello specifico il cosa prevede il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in merito al Sovraindebitamento.

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Indice e domande frequenti :

1. Cos'è la procedura di Sovraindebitamento

Riportando la definizione contenuta nel Codice della Crisi di Impresa (CCI), il Sovraindebitamento è "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

L'istituto del Sovraindebitamento, introdotto con la Legge 3/2012 intende concedere la possibilità agli "insolventi civili" (cioè i soggetti non fallibili) di poter risanare la loro situazione debitoria in casi di dimostrata difficoltà economica. In sostanza, il soggetto che non può più far fronte al pagamento dei propri creditori, con l'istituto del sovraindebitamento, può richiedere una ristrutturazione del debito per azzerare i propri debiti e ripartire da zero.


Per riassumere, cos'è la Procedura di Sovraindebitamento? E' un istituto  introdotto dal Legislatore per consentire al cittadino la cancellazione dei debiti nei confronti di tutti i suoi creditori.


La procedura indicata nella Legge 3/2012 è risultata molto costosa e complessa. Per questo motivo il Legislatore ha deciso di semplificare le procedure prevedendo ulteriori strumenti per l'applicazione del Sovraindebitamento. Torna all'Indice

2. Ambito di applicazione della procedura da sovraindebitamento

Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa, prevede ben tre strade percorribili nel caso di sovraindebitamento:
  1. Piano di ristrutturazione dei debiti che sostituisce il Piano del consumatore ed è rivolto ai piccoli risparmiatori e soggetti non fallibili.
  2. Concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi ed è rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative.
  3. Liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).
Ricordando cos'è la procedura del Sovraindebitamento, appare chiaro che il legislatore abbia voluto ampliare il numero degli istituti che permettono ai consumatori in crisi la cancellazione dei debiti. Torna all'Indice
Piano di ristrutturazione dei debiti

3. Procedure Familiari Art. 66

Un aspetto molto interessante, introdotto nell'Art. 66, è quello delle Procedure Familiari cioè: "I membri della stessa famiglia  possono  presentare  un  unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o  quando  il sovraindebitamento  ha  un'origine  comune".

Ai fini dell'applicazione della Legge sul Sovraindebitamento, si intendono membri della stessa famiglia: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli  affini entro il secondo, nonchè le parti dell'unione civile e i  conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.

Ma come si ottiene l'esdebitazione nelle procedure familiari e come si gestisce il patrimonio privato? Nel caso di richiesta di esdebitamento con procedure Familiari le masse attive e passive rimangono separate. Questo per evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa, con chiara violazione del disposto dell’art. 2740 c.c.

Nel caso in cui, nello stesso nucleo familiare siano presentati più domande  di attivazione della crisi da sovraindebitamento, sarà il giudice a coordinare le varie richieste.

Proporzionalmente all'entità dei debiti di ciascuno, verrà calcolata la parte del compenso dovuto   all'organismo   di composizione della crisi (OCC).  Torna all'Indice

4. La Procedura di Ristrutturazione dei Debiti Art.67

ristrutturazione dei debiti

Rivolgendosi all'OCC, il soggetto sovraindebitato,  può proporre ai propri creditori un piano di  ristrutturazione  dei  debiti  che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento ed ottenere la cancellazione dei debiti. La proposta ha contenuto libero e può  prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

Questa procedura può essere richiesta a patto che il soggetto sia legittimato ad accedervi. Il che significa che si deve dimostrare chiaramente che il debito contratto risulta scaturire da attività non connesse ad attività imprenditoriale, commerciale o professionale. Infatti cos'è la procedura di sovraindebitamento? E' una possibilità offerta al consumatore meritevole (cioè che non ha contratto i suoi debiti in maniera fraudolenta), di azzerare la sua situazione debitoria.

Aspetto molto interessante introdotto dal codice è il fatto che tra i soggetti che possono richiedere la Procedura di Ristrutturazione dei debiti, adesso figura anche il socio illimitatamente esposto delle società di persone. Ovviamente solo per la parte dei debiti differenti da quelli sociali è possibile richiedere la ristrutturazione.

Un'altra novità introdotta è che il Piano verrà vagliato ed approvato esclusivamente dal Giudice senza dover attendere il Voto dei creditori. Torna all'Indice

4.1 Documentazione a corredo della domanda di cancellazione dei debiti

Il codice continua indicando tutta la documentazione che deve essere fornita a corredo della domanda.

"La domanda e' corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute  e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria  amministrazione  compiuti  negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia." Torna all'Indice

4.2 Quali debiti possono essere inseriti: novità

È resa possibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti: con la cessione del quinto, del Trattamento di Fine Rapporto,  della pensione, delle operazioni di prestito su pegno. Questo non era ben chiarito nella Legge precedente.

La proposta può contenere il soddisfacimento parziale dei crediti, in qualsiasi forma.

Infatti, è data possibilità per i  crediti  muniti  di  privilegio, pegno  o  ipoteca  di essere  soddisfatti  non   integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura  non  inferiore  a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale  sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di  prelazione, come attestato dall'OCC.

Il codice disciplina la sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore a patto che alla data del deposito della domanda, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.  Torna all'Indice

5. Presentazione della domanda e attività dell'OCC Art.68

Vediamo nel dettaglio adesso, come si ottiene l'esdebitazione.

Innanzitutto il soggetto deve presentare al Giudice la domanda tramite l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) presente nel circondario del Tribunale di competenza. In assenza di OCC, il compito dev'essere svolto da un professionista o una Società individuate dal Giudice ed in possesso dei requisiti di Legge richiesti da Codice. Per questo tipo di istituto non è necessario nominare un difensore.

La funzione dell'OCC è quella di analizzare la situazione debitoria del soggetto richiedente e redigere una relazione contenente tutte le informazioni utili al Giudice per concedere la Procedura di Ristrutturazione dei debiti.

Nello specifico, la relazione dell'OCC deve contenere le seguenti informazioni:


a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore  di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.


Entro sette giorni dal conferimento dell'incarico, l'OCC invia comunicazione all'agente  della riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali,  che hanno 15 giorni di tempo per comunicare il  debito  tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

All'atto del deposito della domanda, gli interessi convenzionali o legali vengono sospesi fino alla conclusione della procedura. Torna all'Indice

6. Presentazione Condizioni soggettive ostative Art.69

La normativa esplicita anche le condizioni per le quali il soggetto non può richiedere la procedura di sovraindebitamento. Nello specifico, non si può accedere a tale istituto se:

  • il soggetto è stato già esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
  • il soggetto ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

In questo modo il legislatore intende tutelare il consumatore meritevole cioè chi incorre in una situazione di sovraindebitamento senza malafede.

Inoltre, il nuovo Codice, nei confronti del creditore, stabilisce quanto segue: se egli ha aggravato la situazione di sovraindebitamento concedendo crediti e finanziamenti ad un soggetto senza prima verificarne l'effettiva disponibilità economica (merito creditizio), egli non può presentare opposizione o reclamo in  sede  di  omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di  inammissibilità  che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Torna all'Indice

7. Omologazione del piano Art.70

Come già detto in precedenza, il piano viene approvato dal giudice il quale, verificatane l'ammissibilità, dispone, tramite decreto, la sua pubblicazione sul portale web del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia. Contestualmente l'OCC è tenuto a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni.

Il creditore, ricevuta la comunicazione da parte dell'OCC, è tenuto a fornire un indirizzo pec sul quale riceverà tutte le altre comunicazioni. In mancanza di questa indicazione, le comunicazioni verranno depositate in cancelleria. Il creditore ha 20 giorni di tempo per poter presentare all'OCC le proprie osservazioni sul piano (tramite pec).

L'OCC, entro dieci giorni rielabora il piano tenendo conto delle osservazioni dei Creditori e lo sottopone nuovamente al Giudice. Quest'ultimo, analizzate le osservazioni introdotte rispetto alla prima versione, se ritiene legittime ed ammissibili le correzioni, emette una sentenza per mezzo della quale omologa  il Piano.

Il Piano così omologato viene trasmesso ai creditori. Il creditore può ancora contestare il piano ma resta esclusivamente al giudice il potere di accogliere le osservazioni o di omologare il piano così come è stato proposto.

Il Giudice ha anche il potere di negare l'omologa del piano attraverso la pubblicazione di un decreto in cui ne motiva il diniego.


Tutele nei confronti del debitore


All'interno del Decreto, il giudice, su istanza del debitore, può:

  • disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la  fattibilità  del  piano.
  • disporre  il  divieto di azioni  esecutive  e  cautelari  sul  patrimonio  del  consumatore nonchè  le  altre  misure  idonee  a  conservare  l'integrità   del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Tali misure possono essere revocate dal giudice nel caso in cui siano presentate delle memorie da parte dei creditori che dimostrino atti in frode da parte del debitore. Torna all'Indice

8. Esecuzione del Piano Art. 71

L'Organismo di Composizione della Crisi è la figura fondamentale nella fase di esecuzione del piano:

  • è tenuto a vigilare sull'applicazione delle misure contenute nel piano.
  • agisce come tutore e controllore: risolve le controversie che si possono generare e, se necessario, interpella il giudice per un suo parere
  • ogni sei mesi, presenta una relazione al Giudice sull'andamento delle operazioni previste nel piano
  • terminata l'esecuzione, di concerto con il debitore, presenta il rendiconto al giudice.

In questo caso si hanno poi due possibilità:

  • il Giudice ad approva il rendiconto: si procede con la liquidazione del compenso.
  • il rendiconto non viene approvato: il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed il termine entro cui devono essere compiuti. in questo caso il giudice potrebbe decidere di non liquidare i compensi dell'OCC.

Se gli atti non vengono compiuti entro i termini stabiliti dal giudice, l'omologazione è revocata. Torna all'Indice

9. Revoca dell'omologazione Art.72

Il giudice ha il pieno potere di revocare l'omologazione in diversi casi contemplati chiaramente nel decreto:

  • nel caso in cui siano chiaramente compiuti atti di frode da parte del creditore;
  • nel caso di inadempimento degli atti previsti dal piano o se questo sia divenuto inattuabile o non modificabile

L'OCC, tramite il suo potere di vigilanza e controllo sulla esecuzione del piano, è tenuto a comunicare tempestivamente al giudice l'insorgere di situazioni che richiedono la revoca dell'omologa.

La revoca può essere proposta e concessa entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto. Torna all'Indice

10. Conversione in procedura liquidatoria Art.73

Nel caso in cui venga revocata l'omologazione, il giudice, può concedere al debitore che ne faccia richiesta, la conversione in procedura liquidatoria. Quest'ultima può essere concessa anche nel caso di revoca dell'omologa a seguito di atti per frode, se richiesta dai creditori. nel caso di accettazione della richiesta da parte del giudice, per avvenire la conversione, viene stabilito un termine entro il quale il debitore deve integrare la documentazione mancante.


La procedura liquidatoria è un istituto attraverso il quale i soggetto sovraindebitato richiede la liquidazione di tutti i suoi beni per poter soddisfare parzialmente i propri creditori e beneficiare dell’esdebitamento liberandosi così dai debiti contratti. Torna all'Indice

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