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Ridurre i debiti fino all’80% con la procedura di sovraindebitamento, ecco di cosa si tratta

Redazione MyAvvocato.com • mar 24, 2020

Ridurre i debiti dell’80% è possibile con la procedura di sovraindebitamento chiamata anche “saldo e stralcio”. Ecco chi può presentare domanda e come fare…

È possibile ridurre i debiti accumulati con la procedura sovraindebitamento, detta anche “saldo e stralcio”. Una sentenza del 2018 ha evidenziato i vantaggi di questa procedura per i contribuenti che si trovano in grave difficoltà economica. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso il decreto 16 maggio 2018 nell’ambito di una procedura di composizione della crisi, consentendo una riduzione dell’80 per cento delle sanzioni e degli interessi connessi a debiti tributari sottoposti a privilegio; il piano ha ottenuto il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate e prevedeva il pagamento integrale rateizzato del debito.
Debiti rateizzati senza interessi e sanzioni
La giurisprudenza ha cambiato orientamento, di falcidia debitoria nei casi della L. 3/2018 (c.d. salva suicidi) per consentire al soggetto sovraindebitato di tornare in bonis, anche per ristrutturazione di mutui ipotecari (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 10 gennaio 2017, n. 507), per debiti erariali (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, decreto 28 maggio 2018, n. 3348), per debiti Iva e altre imposte (Tribunale Reggio Emilia, decreto 6 settembre 2018). Possono accedere al ricorso alla L. 3/2012 le imprese non fallibili.
In cosa consiste la procedura di sovraindebitamento o “saldo e stralcio”
Si tratta della: “legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che introduce le procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento, strumenti per mezzo dei quali ai cittadini e alle piccole imprese è data la possibilità, con l’intervento del giudice, di ridurre i propri debiti diventati eccessivi”.

Questa procedura consente di ottenere una riduzione fino al 50 per cento dei debiti e come sopra riportato, anche di più. Inoltre, l’instaurazione delle procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento ha l’effetto di sospendere qualsivoglia azione intrapresa dal creditore che possa arrecare un pregiudizio al patrimonio del debitore, permettendo così “salvare”, il proprio patrimonio.
I soggetti che possono essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento
Per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento il presupposto oggettivo è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento. Il presupposto soggettivo invece riguarda che l’unico soggetto ammessa alla procedura è il consumatore (ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. B).
Gli altri soggetti che possono essere ammessi alla procedura sono:
- imprenditori commerciali non fallibili;
- imprenditori che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal Registro Imprese;
- start up innovative; imprenditori agricoli;
- società di persone;
- artisti e professionisti;
- società di professionisti;
- eredi dell’imprenditore defunto;
- associazioni professionali;
- Entri privati che non svolgono attività commerciali.
Requisiti di ammissibilità e proposta di accordo per riduzione dei debiti
L’art. 7 della legge 3/2012 che regola la procedura di sovraindebitamento, prevede che il debitore deve redigere una proposta di accordo che permette di ristrutturare i debiti al fine di soddisfare i creditori. Il debitore può liberamente proporre:
- una divisione dei debiti in classi;
- una dilazione di pagamento;
- pagamento parziale dei crediti privilegiati;
- la rimessione parziale;
- la datio in solutum di beni;
- la cessione di crediti futuri;
- affidamento del patrimonio a un gestore, che dovrà provvedere alla liquidazione;
- mandare all’incasso i crediti in favore di terzi o degli stessi.
La proposta del debitore non è ammissibile se lo stesso è sottoposto a procedure concorsuali; se nei 5 anni precedenti ha già ricorso ad una procedura di sovraindebitamento o di liquidazione; se un accordo precedentemente presentato ha avuto un esito negativo per condotte imputabili al debitore.
Il debitore se presenta un accordo e il patrimonio non è in grado a sostenere concretamente l’accordo, soggetti terzi possono intervenire a garanzia.
Per la procedura di sovraindebitamento bisogna essere seguiti da un esperto competente in materia.

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Autore: Redazione MyAvvocato.com 06 feb, 2020
La rottamazione ter è stata prevista per le cartelle esattoriali i cui ruoli sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi ha aderito alla rottamazione può pagare il debito dilazionato senza scontato di interessi e sanzioni. Ricordiamo che l’adesione alla definizione agevolata o il pagamento di una sola rata, non cancella gli effetti del debito. Il debito si considera annullato quando vengono pagate tutte le rate della rottamazione. Ma cosa succede se le rate non si pagano? Rispondiamo a questa domanda analizzando come e quando è possibile rateizzare di nuovo l’importo a debito. Rottamazione ter e rate non pagate Buona sera, cercando di informarmi via internet, mi sono imbattuto nel vs servizio. Ho alcune pendenze con agenzia entrate e società Serit Sicilia, lo scorso anno ho aderito alla rottamazione ter però per alcuni imprevisti emersi e rilevanti delle prime due rate che sono quelle più consistenti, ne ho pagata la metà di una. Posso continuare comunque a pagare cercando di rimettermi in regola con le scadenze? la terza sarà a febbraio, per cui regolarizzerei prima della 4 rata. Avendo ricevuto altre comunicazioni cosa posso fare per risolvere questa situazione?? Posso richiedere una maggior rateizzazione fino a 72 rate? e come fare?. Rischio qualcosa? Grazie G. Perdita del beneficio Come più volte specificato la normativa non prevede scorciatoie per chi aderisce alla rottamazione cartelle esattoriali e poi non effettua i pagamenti alla scadenza. Ricordiamo che è stata prevista dalla scadenza una tolleranza di cinque giorni, dove non maturano ne sanzioni ne interessi. Quando non si pagano le rate alla scadenza, si perde il diritto alle agevolazioni e si decade dalla rottamazione dei ruoli. E anche pagando le rate in ritardo o quelle successive oramai il diritto al beneficio si è perso e le somme già versate saranno sottratte dal debito dovuto con aggravio di interessi e sanzioni, come acconto. Nuova rateizzazione: c’è solo un’eccezione In riferimento alla possibilità di rateizzare l’importo, la normativa su questo punto è molto stringente. Non è possibile aderire alla rateizzazione delle cartelle esattoriali se si decade dalla rottamazione, fatta eccezione per coloro che avevano un piano già in corso alla presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata. Solo in questo caso è possibile riprendere il meccanismo scaglionato del debito fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) per un debito fino a 60.000 euro. Quindi, le consiglio di far esaminare la sua situazione da una persona competente nel settore, oppure può recarsi lei stesso presso gli uffici dell’ente riscossione e cercare di capire se può rientrare in qualche forma di rateizzazione. Per maggiori informazioni, compila il format e contattaci
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